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Assenza per esami del sangue o ecografia. Novità Miur: “Basta una nota del medico anche privato”

Assenza per esami del sangue o ecografia. Novità Miur: “Basta una nota del medico anche privato”

Quale documentazione bisogna presentare al datore di lavoro, dev’essere del medico curante?

Salve, sono un’insegnante precaria con contratto annuale fino al 31 agosto. Mi sono operata di rumore e mi hanno riconosciuta la grave patologia. Ora sono passati 6 mesi e devo fare tutti i controlli in ospedale (ecografia, esami sangue, visita dall’oncologo ecc) che, se ho capito bene, rientrano nei diritti della grave patologia, ovvero non devono cumularsi con i giorni di malattia normali, che per i precari sono massimo 30.

Ora il mio medico di base sostiene che non è lui che deve farmi il certificato per l’assenza da lavoro nei giorni in cui io vado a fare i controlli in ospedale. L’ospedale, d’altro canto, mi dà un foglio di presenza, un normale giustificativo per il lavoro, che però non è un certificato e non specifica che trattasi di controllo per grave patologia.
Quindi io come devo fare per far valere i miei diritti!?
Chi ha l’obbligo di farmi il certificato nei giorni in cui io vado in ospedale per fare visite ambulatoriali, strumentali o specialistiche?
Spero in una vostra risposta perché sono molto preoccupata.

Assenza per accertamenti: la nota del  Miur

Molti i dubbi su cosa fare e quale documentazione idonea presentare all’amministrazione. Il problema è alquanto complesso. Il Miur ha pubblicato una circolare al fine di chiarire tutti i dubbi in merito.

La  nota del Miur prot. n. 7457 del 06 maggio 2018, ha precisato definitivamente che le assenze dal lavoro per espletare terapie, visite mediche, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici (ecografie, prelievo del sangue, ecc.) debbano essere ricondotte alla normativa di cui all’art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Assenza per accertamenti: l’art. 55 septies, comma 5 ter D.L. 165/2001

Tale normativa prevede che: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica“.

Quindi, rispondendo alla nostra lettrice, la giustificazione dell’ente che le effettua la prestazione è valida.

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