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Inps, Al via al Bonus “Giovani Genitori”: 5000 euro fino a 36 anni se si ha un figlio minorenne

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Inps, Al via al Bonus “Giovani Genitori”: 5000 euro fino a 36 anni se si ha un figlio minorenne

#GiovaniGenitori è il Bonus per i lavoratori che non abbiano superato i 35 anni di età e che siano genitori di figli minori o affidatari di figli minori.
Per i dettagli e per conoscere gli altri #incentivi gestiti da INPS e dalle altre amministrazioni visita la piattaforma del Ministero dello Sviluppo Economico

Ecco il bando:

COS’È Genitori di figli minori o affidatari di minori che abbiano effettuato l’iscrizione presso la banca dati INPS.

A CHI SI RIVOLGE Datori di lavoro privati, comprese le società cooperative (anche per l’assunzione di soci lavoratori e le imprese sociali ex D.lgs. n. 155/2006) e gli Studi professionali (interpello 16/2016).

AGEVOLAZIONI

Bonus da usufruire tramite conguaglio contributivo.

Bonus di 5.000 euro per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni datore di lavoro.

Per iscriversi alla banca dati INPS è necessario:

• Avere un’età non superiore a 35 anni (fino al giorno precedente il compimento del 36° anno di età)

• Essere genitori di figli minori (almeno uno, a prescindere dall’eventuale presenza di un altro figlio maggiorenne) legittimi, naturali o adottivi, ovvero risultare affidatari di minori

• Essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: lavoro subordinato a tempo determinato; lavoro in somministrazione; lavoro intermittente; lavoro ripartito; contratto di inserimento; collaborazione a progetto od occasionale; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e continuativa ovvero aver cessato uno dei suddetti rapporti e risultare iscritto, durante il periodo di inattività, presso un Centro per l’impiego.

La concessione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296 del 2006; all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del Decreto legislativo 150 del 2015; al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE 1407 e 1408 del 2013.

Da rifinanziare.

MODALITÀ Domanda INPS e conguaglio contributivo.

LINK http://www.gioventu.gov.it/menu-sx/fondo-genitori-precari.aspx

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