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Permessi 104 personale ATA, Cambia Tutto. Non solo 3 giorni ma anche ad ore, esempio: 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio

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I dipendenti ATA, incluso il personale con incarico di DSGA, hanno il diritto di usufruire dei permessi previsti dalla legge 104/1992 anche in modalità oraria e frazionata. A ribadirlo è l’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) in un recente orientamento del 12 giugno, che fa chiarezza sull’applicazione del nuovo art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Tre giorni al mese, anche a ore: le nuove regole

Il contratto collettivo stabilisce che, se ricorrono le condizioni, i dipendenti ATA hanno diritto a tre giorni di permesso mensile ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. La novità principale introdotta dal CCNL è la possibilità di fruire di questi permessi in forma oraria, fino a un massimo di 18 ore al mese. Questa possibilità non sostituisce quanto previsto dalla legge, ma si aggiunge come modalità alternativa, più flessibile, che consente ai lavoratori di assentarsi anche solo per alcune ore della giornata, anziché per l’intera giornata lavorativa.

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Permessi giornalieri e orari: le differenze

L’Aran ha chiarito che:

  • Se il lavoratore si assenta per l’intera giornata, si considera fruito uno dei tre giorni previsti dalla legge 104, indipendentemente dall’orario giornaliero.
  • Se invece si opta per la fruizione oraria, si fa riferimento al monte massimo di 18 ore mensili, con la possibilità di frazionare anche nella stessa giornata (es. 1 ora al mattino e 3 al pomeriggio).

Maggiore flessibilità per i lavoratori

L’obiettivo della norma contrattuale è quello di offrire maggiore libertà e adattabilità alle esigenze dei lavoratori che assistono familiari con disabilità, favorendo una gestione più efficace del tempo e dei carichi familiari.

In sintesi

  • Tre giorni al mese di permesso (come previsto dalla legge 104)
  • Possibilità alternativa di usare fino a 18 ore al mese, anche frazionate
  • Validi per il calcolo di ferie e tredicesima mensilità
  • Nessun limite rigido alla suddivisione oraria, se debitamente richiesto

Un’evoluzione importante che consente al personale della scuola di conciliare meglio vita lavorativa e assistenza familiare. Per dubbi o supporto, i dipendenti possono rivolgersi al proprio ufficio del personale o a referenti sindacali di categoria.

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